Assistenza Fiscale

Lo Studio effettua attività di assistenza fiscale secondo gli ultimi aggiornamenti in materia.

In particolare ci occupiamo di: 

  • consulenza tecnica
  • individuare le relative detrazioni e/o agevolazioni (bonus, ecobonus, IVA agevolata, ecc..)
  • redazione modello 730 (precompilato e ordinario)
  • redazione modello Redditi (persone fisiche)
  • calcolo IMU
  • redazione modello RED
Lo Studio è Socio

 

Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto
A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Come si accede al 730 precompilato
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta
Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo, inoltre le date sopraindicate sono fatte salve proroghe da parte dell’Agenzia delle Entrate, comunicate di anno in anno.

Come si presenta:
Presentazione diretta
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).
    Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute.Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il  professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque:

  • entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

Il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.
I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.
Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.

Reperibilità del modello
Dal 2020 il modello 730/2020 (anno d’imposta 2019) e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

A chi si presenta
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta:

  • entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
  • entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2019 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2019). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2019.

Chi può presentare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2020 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
    retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2020;
    – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Modello Redditi (persone fisiche)

Cos’è il Modello REDDITI e chi deve utilizzarlo
Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.
Il modello da presentare nel 2020 è stato predisposto in colore blu. È comunque ammessa la stampa monocromatica con il colore nero.

Reperibilità del modello
Dal 2020 il modello 730/2020 (anno d’imposta 2019) e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate:
www.agenziaentrate.gov.it.I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile compilare le dichiarazioni utilizzando anche i modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Quando si presenta la dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2020 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Modalità di presentazione
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

Presentazione diretta da parte del contribuente
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Soggetti intermediari abilitati alla presentazione telematica della dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • iscritti negli albi degli avvocati;
  • iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Caf – dipendenti;
  • Caf – imprese;
  • notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono assolvere all’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.