Autorizzazioni Paesaggistiche

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Autorizzazioni paesaggistiche e commissioni locali per il paesaggio

La realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili considerati beni paesaggistici è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004). A seconda della tipologia di intervento (v. art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32) la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, qualora formulato, è in capo alla Regione o al Comune interessato singolo o associato. I Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nell’art. 148 del D.Lgs 42/2004 e nella l.r. 32/2008, nonchè in attuazione dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313. Per i Comuni non dotati di tale Commissione, le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono esercitate dalla Regione.
I Comuni, che a seguito delle verifiche di competenza regionale, sono risultati idonei al rilascio di provvedimenti paesaggistici sono compresi in un apposito elenco, pubblicato su questo sito e sottoposto a periodico aggiornamento.
Per gli interventi di lieve entità sono previste procedure semplificate (Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31). Per tale procedimento, di competenza comunale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 32/2008, l’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio non sarà più obbligatorio a seguito dell’adeguamento del PRG al Piano paesaggistico regionale.
I provvedimenti inerenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del d.lgs. 42/2004), rilasciati a seguito dell’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, sono invece di esclusiva competenza dei Comuni, anche se non dotati della Commissione locale per il paesaggio, poiché trattasi di disposizioni normative previgenti rispetto alla promulgazione della l.r. 32/2008, che non prevede attribuzioni alle Commissioni locali per il paesaggio per tali procedure.


Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura ordinaria

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria è regolamentata dall’art. 146 del Codice. La competenza al rilascio del provvedimento è disciplinata dalla l.r. 32/2008 che, all’art. 3, definisce le tipologie di interventi che, in funzione della loro rilevanza, sono in capo alla Regione o ai Comuni o alle loro forme associative. La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente deve essere corredata dalla documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005. L’Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari, richiede le eventuali integrazioni e trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dalla documentazione presentata dall’istante. Il Soprintendente esprime il parere obbligatorio entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. In caso di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 146 commi 8 del Codice. Il procedimento si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine di 105 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. (art. 146 c. 4)


Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura semplificata

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata è regolamentata dal D.P.R. 31/2017 . La competenza al rilascio del provvedimento è delegata ai Comuni o alle loro forme associative dotati di Commissione locale per il paesaggio. L’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio: non sarà più tale solo a seguito dell’adeguamento del PRG al Piano paesaggistico regionale (art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 cosi come sostituito dal comma 1 dell’articolo 140 della l.r. 16/2017). La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente, deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica semplificata (allegato D del D.P.R. 31/2017) redatta da un tecnico abilitato.  L’Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari provvedendo, ove occorra, a richiedere, le integrazioni. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Se l’amministrazione procedente non valuta negativamente l’istanza trasmette alla  Soprintendenza, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Il Soprintendente comunica il parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente o di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 11 commi 6 e 7 del D.P.R. 31/2017. Il procedimento si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. (art 146 c. 4 del D.lgs. 42/04)


Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice,  per gli interventi eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto all’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 17 del D.P.R. n.31 del 2017 in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica. La competenza al rilascio del relativo provvedimento è delegata ai Comuni secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 20 del 1989 all’articolo 16 comma 8 bis. La procedura in esame non richiede il parere della Commissione locale per il paesaggio. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine di perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.