Riqualificazione e Risparmio Energetico

La competenza tecnica dello Studio è un valore aggiunto per i cittadini che desiderano coniugare qualità della vita e sicurezza dell’abitare con agevolazioni fiscali e minori spese di gestione, e che si affidano ai consigli dello Studio per individuare soluzioni ottimali in tema di miglioramento termico dell’edificio (coibentazione, pavimenti, infissi), installazione di pannelli solari, valvole termostatiche e contabilizzatori, sostituzione di impianti di climatizzazione invernali, eccetera.
In particolare ci occupiamo di:
I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate sul Superbonus: come funziona, requisiti e consigli per le detrazioni
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli interventi ammessi, la cessione del credito e lo sconto in fattura per il Superbonus che riguarda le spese sostenute da luglio 2020 a dicembre 2021. Il Decreto Rilancio suddivide il panorama dei lavori in interventi trainanti, vincolanti per l’ottenimento del bonus 110% e interventi trainati, che raggiungono il Superbonus 110% se eseguiti congiuntamente ai primi. Questo significa che basta eseguire almeno uno degli scenari migliorativi principali per trovarsi con il massimo di detrazione applicato a tutto il gruppo di lavori. Requisito fondamentale richiesto ai progettisti è il salto di due classi energetiche tra l’APE nello stato di fatto dell’edificio e l’APE post intervento.
Dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio, il Decreto Efficienza Energetica e i primi chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, ripercorriamo insieme gli interventi trainanti e quelli trascinati racchiusi in una guida grafica interattiva semplice da consultare: ad ogni lettera evidenziata sulla sezione dell’edificio corrisponde un dettaglio dei lavori, con requisiti di progetto, suggerimenti e note esplicative utili al professionista e alla committenza.

Chi sono i beneficiari del Superbonus 110%?
Prima di analizzare quali lavori sono ammessi al Superbonus vediamo chi può usufruire della detrazione Superbonus 110%. Nel testo del DL 34/2020 e s.m.i, ai commi 9 e 10 si indicano quali beneficiari:
- condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
- IACP, Istituti Autonomi Case Popolari;
- Cooperative abitative;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche


Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che interessano l’intera struttura per il miglioramento o l’adeguamento sismico.
Limite di spesa: 96.000 € per unità immobiliare (DL 63/2013).
Verifiche e requisiti:
- La valutazione della Classe di Rischio Sismico deve rispettare le indicazioni delle Linee Guida di cui all’Allegato A del DM 58/2017.
- Il progetto degli interventi deve rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni.
Note aggiuntive:
- Le detrazioni fiscali si applicano agli interventi realizzati nei comuni classificati in zona sismica 1, 2 o 3 secondo l’OPCM 3274/2003 e i successivi aggiornamenti regionali.
- Nel limite di spesa rientrano le valutazioni e le indagini necessarie a definire la Classe di Rischio Sismico per la struttura allo Stato di Fatto.
- Sono riconosciute nella stessa aliquota anche le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale.
- La pratica Sismabonus per il Superbonus deve essere consegnata contestualmente alla SCIA o al Permesso di Costruire e prevede l’Allegato B del DM 58/2017 e le relazioni in esso citate.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)


Descrizione dei lavori: isolamento delle strutture opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio.
Limite di spesa:
- 50.000 € per unità immobiliare unifamiliare
- 40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
- 30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Verifiche e requisiti:
- Il progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti dal DM 26/06/2015, in relazione alla categoria dei lavori – ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica.
- I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare quanto indicato dal DEE.
- È necessario eseguire la verifica di formazione di muffa nei ponti termici.
- Il materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti indicati dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Note aggiuntive:
- L’isolamento può avvenire tramite cappotto esterno, insufflaggio, cappotto interno.
- Sono inclusi solo gli elementi che delimitano il volume climatizzato.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
Limite di spesa:
- 30.000 € per unità unifamiliare
- 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
- 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Verifiche e requisiti:
- L’efficienza della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
- L’efficienza del generatore deve rispettare quanto indicato dal DM 26/06/2015.
Note aggiuntive:
- La sostituzione con una nuova caldaia a condensazione è un intervento principale per il Superbonus 110% solo in edifici condominiali, in edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
- L’incentivo riguarda solo i lavori eseguiti per il servizio di riscaldamento.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche ibrida o geotermica, o microcogenerazione, teleriscaldamento e biomasse.
Limite di spesa:
- 30.000 € per unità unifamiliare
- 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
- 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Verifiche e requisiti:
- L’efficienza del nuovo impianto deve rispettare quanto indicato dal DM 26/06/2015 e dal DEE.
Note aggiuntive:
- La sostituzione con pompa di calore o microcogeneratore può riguardare condomini centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
- La nuova pompa di calore che può fornire energia per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e ACS deve obbligatoriamente modificare quanto previsto per il servizio di riscaldamento degli ambienti esistente.
- Non è ammesso al Superbonus 110% l’installazione o la sostituzione di un generatore esclusivamente utilizzato per raffrescamento degli ambienti (ad esempio il condizionatore)
- La sostituzione dell’impianto con teleriscaldamento o biomasse è ammessa unicamente in comuni non metanizzati e non rientranti nelle procedure di infrazione dell’UE sulle emissioni di PM 10.
- La sostituzione con impianti a biomassa è ammessa unicamente per unità unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari termici
Limite di spesa:
- 30.000 € per unità unifamiliare
- 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
- 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Verifiche e requisiti:
- L’efficienza del nuovo impianto deve rispettare quanto indicato dal DM 26/06/2015 e dal DEE.
Note aggiuntive:
- La sostituzione con impianti a collettori solari in edifici centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.
- Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
- Il collettore solare deve essere asservito al riscaldamento degli ambienti.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)


Descrizione dei lavori: installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Limite di detrazione: 3.000 € (dal DL 63/2013)
Verifiche e requisiti:
- Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.
Note aggiuntive:
- I limiti di spesa e le caratteristiche dell’installato si trovano nel DL 63/2013 citato dal DL 34/2020 e s.m.i.
- Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Limite di detrazione: 48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.
Verifiche e requisiti:
- L’impianto fotovoltaico incentivato deve riguardare edifici grid-connected e non può essere applicata su una installazione stand alone.
- L’energia non auto-consumata in sito deve essere ceduta a GSE.
Note aggiuntive:
- L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa, nazionale e regionale.
- L’installazione dei sistemi di accumulo può avvenire contestualmente oppure successivamente all’installazione del nuovo impianto fotovoltaico.
- Il solare fotovoltaico può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%, in misura maggiore se utilizzato in abbinamento a impianti alimentati ad energia elettrica come le pompe di calore.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti di norma.
Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013)
Verifiche e requisiti:
- Il progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti dal DM 26/06/2015 e in particolare la verifica di trasmittanza e del fattore di schermatura del serramento.
- I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare anche quanto indicato dal DEE.
Note aggiuntive:
- La detrazione si applica alle spese per la sostituzione dei serramenti anche comprensive di infissi e schermature solari.
- Maggiori indicazioni e chiarimenti relativi alle verifiche richieste dal DM Requisiti Minimi in relazione al fattore di schermatura sono contenuti nella serie di FAQ del MiSE sull’APE pubblicate da Agosto 2015 a Dicembre 2018.
- La sostituzione dei serramenti può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%. Il contributo è maggiore quanto più ampia è la percentuale di superficie trasparente dell’edificio.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: installazione di schermature mobili sui serramenti.
Limite di detrazione/spesa: 60.000 € (DL 63/2013).
Verifiche e requisiti:
- Le schermature mobili devono rispettare i requisiti indicati dal DEE.
Note aggiuntive:
- Il fattore di schermatura indica la percentuale di irraggiamento solare che attraversa il serramento.
- L’applicazione di schermature mobili può contribuire in misura contenuta al salto di due classi richiesto dal Superbonus del Decreto Rilancio. L’effetto della schermatura mobile è la riduzione dell’apporto solare entrante senza ricadute sostanziali sulle prestazioni termiche.
Soggetti interessati:
Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici)

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con caldaia a condensazione.
Limite di detrazione: 30.000 €
Verifiche e requisiti:
- L’efficienza della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e sistema di termoregolazione evoluto.
- L’efficienza del generatore deve rispettare quanto indicato dal DM 26/06/2015.
Note aggiuntive:
- L’installazione di una nuova caldaia a condensazione è un intervento principale per il Superbonus solo in edifici condominiali o unifamiliari oppure in unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno. Nel caso di termoautonomi in condominio si considera subordinato.
- L’incentivo riguarda solo interventi eseguiti per il servizio di riscaldamento.
Soggetti interessati:
IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali)

Descrizione dei lavori: installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation (BACS), che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Limite di spesa e detrazione: Nessuno.
Verifiche e requisiti:
- I dispositivi devono consentire il controllo e la gestione degli impianti da remoto.
Note aggiuntive:
- Non è semplice considerare questo tipo di sistemi nel salto di classe richiesto dal Decreto Rilancio. La norma da applicare per questo caso è la UNI 15232 che indica fattori correttivi sulla prestazione energetica globale.
- Non sono incentivate le spese per gli strumenti di lettura dei dati (tablet o smartphone).
- La spesa per installazione di building automation è detraibile solo per soggetti IRPEF.
Soggetti interessati:
Singole unità e condomini IRPEF (residenze, uffici)
Cessione del credito e sconto in fattura
L’altra grande novità del Decreto Rilancio è l’estensione della cessione del credito e dello sconto in fattura relativo al credito d’imposta maturato per gli interventi sul patrimonio esistente. Oltre all’aliquota del 110%, questi sono due buoni motivi per riqualificare la propria abitazione, soprattutto per i soggetti a capienza fiscale ridotta sia IRPEF che IRES.
Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sono valide per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica,
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro della facciata,
- installazione di impianti fotovoltaici,
- installazione di colonnine.
Cessione del credito
Il credito fiscale maturato può essere ceduto ai fornitori che realizzano l’intervento o ad altri soggetti tra cui anche gli istituti di credito o gli intermediari finanziari. Il credito può essere puoi nuovamente ceduto sempre alle stesse tipologie di soggetti.
Sconto in fattura
La detrazione può essere trasformata in uno sconto in fattura direttamente eseguito dal fornitore che realizza gli interventi, con importo pari al 100% delle spese da sostenere per i lavori. Il fornitore potrà recuperare la quota come credito d’imposta o cedere a sua volta il credito ad una banca o ad un intermediario.
Cessione del credito e Superbonus: i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate
Il professionista dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate per via telematica la cessione del credito. I dati necessari per avviare la procedura sono:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito),
- anno di sostenimento e importo della spesa,
- ammontare della detrazione spettante,
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
- codice fiscale del fornitore che pratica lo sconto oppure del cessionario del credito,
- codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità,
- dichiarazione di verifica della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento.
Infine dobbiamo ricordare che in caso di Sismabonus 110%, anche il costo di eventuali polizze assicurative per rischio di eventi calamitosi può essere portato in detrazione al 90%, ma solo se la cessione del credito viene fatta all’impresa assicuratrice con cui si stipula la polizza.
Attestato di Prestazione Energetica
L’attestato di prestazione energetica o certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:
- fornire informazioni chiare e trasparenti sulla qualità energetica degli immobili mediante uno specifico sistema di classificazione
- promuovere l’efficienza energetica mediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
APE: norme e linee guida
Il certificato energetico (APE) è un attestato redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all’immobile che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.
Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell’APE deve essere allegata al contratto.
Oltre al format dell’APE, le linee guida prevedono anche:
- uno schema di annuncio di vendita o locazione, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini
- un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE)
I contenuti dell’APE
L’APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.
Un Attestato di Prestazione Energetica redatto correttamente riporta le seguenti informazioni:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
- la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica)
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica
- le emissioni di anidride carbonica
- gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata
- la quantità annua di energia consumata per vettore energetico
- l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze
- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti
In particolare, la classe energetica dell’edificio (da
A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.
Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Quando serve l’APE, quando è obbligatorio, chi può redigerlo
L’APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75.
Alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Sicilia) hanno istituito un “catalogo di esperti accreditati” pubblico e consultabile on line.
L’APE è obbligatoria:
- per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione
- per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione)
- in caso di lavori di ristrutturazione importante
L’APE è richiesta:
- per gli atti notarili di compravendita
- per i contratti d’affitto
- per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico
- per pubblicizzare annunci immobiliari
- per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici
Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente.
Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e trasmettono le informazioni raccolte al SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito dall’ENEA.
Relazione Energetica
Il D.M. del 26 Giugno del 2015 ha introdotto numerose novità in merito agli adempimenti che è necessario rispettare in materia di efficienza energetica degli edifici.
In particolare, nel gergo comune continuiamo ad usare il termine “Relazione Legge 10” per indicare un documento che ormai della Legge 10 del 1991 non ha più nulla.
Dunque, oggi ci chiediamo: cos’è la Relazione Energetica ex legge 10?
La relazione tecnico illustrativa sull’efficienza energetica degli edifici è un documento redatto dal progettista che si occupa della parte “energetica dell’edificio”.
In un mondo professionale che vede sempre di più il bisogno di distinguere le specializzazioni nasce infatti l’esigenza di avere un progettista “energetico” dell’edificio, che si occupi della progettazione dell’involucro edilizio e degli impianti al suo interno con attenzione alle problematiche energetiche.
Questa figura può certamente coincidere con il progettista architettonico ma sempre più spesso si richiede la necessità di competenze specifiche.
Vediamo nel dettaglio cos’è la relazione energetica.
La relazione energetica è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/91 la prevedeva.
Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
La relazione energetica non è sempre uguale ma prevede contenuti differenti a seconda del tipo di intervento cui è oggetto l’edificio in esame.
In particolare, la relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.
In questi casi le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettate tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015.
Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.
Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.
Diagnosi Energetica
Eseguire una diagnosi significa valutare e conoscere adeguatamente il profilo di consumo energetico di un edificio e quantificare le opportunità e le azioni di risparmio energetico, comparando costi sostenuti e benefici attesi.
La diagnosi energetica di un edificio è un metodo di analisi che parte dai rilievi in campo e arriva alle ipotesi di miglioramento energetico passando attraverso l’analisi dei consumi reali dell’edificio. Se l’Attestato di Prestazione ci fornisce una fotografia e caratterizza la bontà energetica di un edificio rispetto ad un altro, la diagnosi ci consente di conoscere la quantità di combustibile consumata in funzione del clima reale, dell’occupazione e dell’uso degli ambienti dell’edificio.
Esiste l’obbligo alla diagnosi?
Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigerla. Cerchiamo quindi di fare un pò di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze:
Imprese
Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” obbliga alla diagnosi energetica:
- Le grandi imprese ovvero, come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro
- Imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%
Edifici pubblici e Pubbliche Amministrazioni
Il D.Lgs 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.
Il decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiede che venga obbligatoriamente redatta la diagnosi energetica per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 metri quadrati.
Edifici residenziali
Il Decreto Requisiti Minimi (DM 26/06/2015), attuativo della Legge 90/2013, prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare.
L’elenco proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.
Articolo 5.3
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]
- impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
- impianto centralizzato di cogenerazione;
- stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
- per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.
Ricordiamo che con ristrutturazione di impianto si intende la modifica contestuale del sistema di emissione, regolazione, distribuzione, accumulo e generazione, e non la semplice sostituzione dell’impianto.
I continui richiami del Decreto Requisiti Minimi all’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore hanno spesso unito questi due temi, diagnosi energetica e contabilizzazione. A questo proposito ci chiediamo:
È obbligatorio redigere la diagnosi energetica nel caso in cui il condominio debba eseguire la contabilizzazione di calore?
L’obbligo di diagnosi energetica per i condomini di cui si parla spesso in questi ultimi anni è proprio relativo all’obbligo di ripartire i consumi del riscaldamento secondo la norma UNI 10200 aggiornata al 2018.
La ripartizione della quota fissa con il calcolo della tabella millesimale viene prodotta in seguito ad una diagnosi energetica effettuata con un sopralluogo dell’edificio, della centrale termica e degli appartamenti. Il sopralluogo è finalizzato a valutare le caratteristiche termofisiche dell’involucro e le prestazioni dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione del calore. Il calcolo segue la stessa normativa tecnica della certificazione energetica degli edifici (UNI TS 11300)