Carta, bancomat o assegno, per le spese detraibili è scattata l’ora degli strumenti tracciabili. Unica eccezione le spese sanitarie, in tutti i casi in cui ci si rivolge a strutture pubbliche e si paga il ticket. Contanti ammessi anche per le spese in farmacia e, in generale, per l’acquisto dei dispositivi medici. Vediamo in dettaglio obblighi ed eccezioni.
Farmaci e dispositivi medici. Con i commi 779 e 780 dell’articolo 1 della legge di Bilancio è stato previsto il divieto di pagare in contanti tutte le spese per le quali si intende richiedere la detrazione del 19%. I contanti continuano ad essere ammessi, invece per:
- Acquisto di medicinali
- Acquisto e noleggio dispositivi medici
- Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche
- Prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale
In pratica, quindi, per tutti gli acquisti in farmacia, carta o assegni non sono obbligatori. Lo stesso per l’acquisto dei dispositivi medici anche al di fuori delle farmacie, presso i negozi di articoli sanitari, o dagli ottici. L’elenco dei dispositivi è lungo e comprende, ad esempio, prodotti da medicazione, apparecchi per la pressione, areosol, termometri, ma anche materassi antidecubito, occhiali e lenti a contatto, bilance per i neonati, pomate e colliri. I contanti per questi prodotti sono ancora ammessi senza alcun rischio per le detrazioni, a patto che sia specificato sullo scontrino parlante o sulla fattura che si tratta, appunto, di dispositivi medici.
Ticket e strutture accreditate. Per quel che riguarda invece le prestazioni sanitarie, è possibile continuare a pagare in contanti solo i ticket, sia nel caso in cui ci si rivolge alle strutture che fanno capo alle Asl, sia quando ci si reca presso ambulatori, cliniche o medici accreditati o convenzionati. La struttura accreditata è una struttura che ha stipulato accordi con la Regione in base ai quali il Ssn “acquista” una serie di prestazioni, che vengono perciò erogate senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto a quanto si paga nelle strutture pubbliche, a fronte della richiesta del medico di base. Di fatto, quindi, con la ricetta del medico si paga solo il ticket, e si possono usare sempre in contanti. Quando invece si decide di fare a meno della prescrizione, o ci si rivolge ad un medico o a una struttura non accreditata, si paga la prestazione per intero, e quindi non è più possibile pagare in contanti se si vuol detrarre la fattura medica. Questo vale per tutte le prestazioni sanitarie, dalle visite alle analisi alle altre indagini mediche dalla fisioterapia al dentista, dai mini-interventi in day hospital ai ricoveri in clinica.
Due mesi di tolleranza. Fin qui le regole. Ma cosa succedere alle detrazioni di chi si fosse accorto solo troppo tardi di aver utilizzato i contanti quando non doveva? Niente panico, in questo caso viene in aiuto la legge 212/2000, ossia lo Statuto dei contribuenti. Il comma 2 dell’art.3 stabilisce infatti che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Quindi, in pratica, è previsto un periodo di 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme nel quale gli errori in buona fede sono scusabili e le agevolazioni non si perdono. Poiché si tratta di nuove norme fiscali, comunque, è prevedibile a breve una circolare dell’Agenzia delle entrate con ulteriori chiarimenti.