Direzione Lavori e Sicurezza in Cantiere

La profonda conoscenza degli aspetti tecnico-normativi fa si che lo Studio sia la figura di riferimento nell’ambito della sicurezza sul lavoro, legittimato a svolgere – con competenza e autorevolezza:

Alla realizzazione di una opera edile concorrono diverse professionalità, e tutte hanno un corrispondente livello di responsabilità, e molteplici adempimenti da espletare.

ll recente D.Lgs. N. 81 /08 ridisegna tali responsabilità, individua nuovi strumenti di controllo del processo realizzativo, sino dalla sua concezione e progettazione.

Un ruolo fondamentale è attribuito ai coordinatori per la sicurezza, che hanno il compito di progettare il cantiere dal punto di vista della sicurezza. Prima dell’avvio dei lavori interviene il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), mentre successivamente opera il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

 

Il ruolo dei coordinatori della sicurezza

Il ruolo dei coordinatori della sicurezza è introdotto dal Testo Unico della Sicurezza nel Titolo IV che si occupa di definire le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L’articolo 90 comma 1 del TU81/08 assegna in prima istanza la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere al committente o al responsabile dei lavori. Ad essi è richiesto di pianificare le attività adottando già in fase di progettazione le scelte tecniche ed organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza.

Il committente appalta poi i lavori ad una o più imprese esecutrici oppure ad un’impresa affidataria che a sua volta si avvale dell’operato di altre imprese esecutrici subappaltanti.

Il datore di lavoro di ogni impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori nell’ambito della propria organizzazione: in presenza di una sola impresa in cantiere il progetto della sicurezza è sintetizzato nel solo Piano Operativo di sicurezza (il POS).

Nei cantieri più complessi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP).

L’incarico al CSP è formalizzato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre quello al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.

Al CSP prima ed al CSE successivamente è dunque affidato l’incarico di coordinamento se in cantiere sono presenti più imprese. Ciascuna impresa continua a redigere il proprio POS analizzando i rischi specifici per svolgere i propri lavori in sicurezza; si delega però ad una figura esterna l’onere di progettare e gestire la sicurezza generale dell’area di cantiere e di coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività.

Il CSP

Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la progettazione sono indicati nell’art. 91 del TU 81/08.

Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • a) redige il piano di sicurezza e di coordinamentodi cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
  • b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera88, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, …

Il piano di sicurezza e coordinamento indica come viene organizzata l’area di cantiere, quali misure preventive e protettive adottare per ridurre i rischi legati a fattori esterni all’area di cantiere e quali procedure di coordinamento.

Il coordinatore elenca tutte le attività svolte in cantiere dandone una cadenza temporale. Stabilisce inoltre le misure di sicurezza nei confronti di possibili interferenze tra le lavorazioni svolte contemporaneamente da diverse imprese.

I rischi che devono essere trattati sono specificati nell’Allegato XV del TU 81/08: In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.

L’analisi dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa sono esclusi dall’ambito di indagine del coordinatore per la progettazione. Tuttavia devono essere trattati dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice.

Al CSP è invece affidato il compito di definire i rischi che hanno rilevanza in termini di danno atteso e che possono incidere sulle attività di tutte le imprese coinvolte.

Il coordinatore della sicurezza in esecuzione ricopre il ruolo estremamente operativo di attuazione del progetto di coordinamento ideato e costruito dal coordinatore in fase di progetto.

Il CSE

Anche il CSE, come il CSP, ricopre un importante ruolo di coordinamento e di costruzione della sicurezza ed opera al momento dell’avvio delle opere.

Segue passo passo l’andamento dei lavori, svolge compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere ed interviene operativamente per riprogettare la sicurezza qualora subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione.

Il coordinatore in esecuzione realizza dunque il progetto della sicurezza pianificato ed assume lo stesso ruolo del coordinatore in fase di progettazione ogni qual volta si presentino condizioni impreviste o imprevedibili.

Alla luce del TU 81/08 (art. 92) i compiti del coordinatore in esecuzione possono essere così elencati:

  • verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
  • adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Valuta inoltre le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza.
  • organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori violazioni alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

POS: cos’è e chi lo redige?

Certificazione fondamentale per la gestione dell’attività lavorativa sui cantieri, il POS viene definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”.

Chi redige il POS è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori, (debitamente supportati da tecnici competenti come noi), senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice. Il Piano Operativo di Sicurezza contiene:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;
  • attività specifica e singole lavorazioni;
  • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
  • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose;
  • misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio;
  • organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature;
  • organigramma della sicurezza;
  • eventuali procedure richieste dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

A seconda dei soggetti coinvolti, si distinguono diversi step per la presentazione del piano operativo:

1. per il committente: in caso di appalti, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima che questi inizino, poi, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

2. per le ditte esecutrici: almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che verifica l’idoneità o meno del documento e, qualora lo accetti, si occupa di mettere in atto le direttive in esso inserite;

3. per le ditte subappaltatrici: almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegna il documento al titolare dell’impresa che subappalta, il quale si rivolgerà al Coordinatore per l’esecuzione, come prima descritto.

 

PSC: cos’è e chi lo redige?

Il PSC è costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete (correlate alla complessità dell’opera) per la messa in sicurezza del cantiere specifico; tale documento deve essere allegato al contratto di appalto.

Per il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono coinvolte due figure incaricate:

 – Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;

 – Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

È responsabilità del titolare dell’impresa assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate in maniera puntuale e precisa e che il piano sia distribuito al RSPP e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere (responsabile dei lavori e coordinatori).

I contenuti minimi da includere nel PSC sono definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008, e comprendono:

1. descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;

2. riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;

3. relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari (elencati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008), con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);

4. misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);

5. durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

La redazione del PSC è esclusa in caso di lavori la cui esecuzione è immediata e necessaria per la risoluzione di situazioni di emergenza.

 

POS e PSC: le differenze

La principale differenza tra POS e PSC è determinata dalle circostanze in cui si richiedono tali documenti:

 – il POS serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro;

 – il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese anche non contemporanee che lavorano insieme (sia per lavori pubblici che privati), oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione (e, comunque, ha una presenza di lavoratori per giorno di lavoro superiore a 200).

Inoltre, se da un lato POS e PSC contengono entrambi la valutazione dei rischi e le relative procedure risolutive o di miglioramento della sicurezza sul lavoro, dall’altro il Piano di Sicurezza e Coordinamento presta però particolare attenzione anche ai rischi che non derivano direttamente dalle attività svolte, come la presenza di linee aeree o condutture sotterranee o di veicoli circolanti nell’area di cantiere, ma ai rischi dovuti ad interferenze tra le varie attività.

Le sanzioni possono essere onerose o implicare anche provvedimenti penali:

– per mancata o incompleta elaborazione del POS, il datore di lavoro può subire una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€, e la trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato;

– per irregolarità o inadempienze del PSC, rispondono tutte le figure coinvolte (committente, responsabile dei lavori e coordinatori) con l’arresto da 3 a 6 mesi e un’ammenda che può andare da 2.500€ a 12.000€ a seconda dell’entità.

La redazione del Piano operativo di sicurezza e del Piano di sicurezza e coordinamento è una procedura da eseguire con precisione e accuratezza.

 

DUVRI: cos’è?

Il DUVRI fa riferimento all’art.26 del D.Lgs 81/08, inerente gli obblighi legati a contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Nello specifico, si tratta di un documento che deve racchiudere le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (quindi non riguarda direttamente i rischi legati all’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo).

Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali va allegato al contratto d’opera o di appalto ed è un documento dinamico: va adeguato in base all’evoluzione dei lavori/servizi svolti e condiviso con tutti i soggetti coinvolti (sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni).

All’interno del DUVRI vanno inseriti:

  • dati dell’azienda committente
  • dati dell’azienda appaltatrice
  • dati relativi all’appalto
  • rischi e misure di prevenzione e protezione
  • norme generali di comportamento
 

DUVRI: quando è obbligatorio?

Il DUVRI è un documento obbligatorio quando le attività dell’appaltatore avvengono nello stesso luogo e nello stesso momento in cui si stanno svolgendo le attività aziendali (sincronia spaziale e temporale).

L’obbligo non si applica, invece, a:

 – appalti di servizi di natura intellettuale (come consulenti o tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.);

 – forniture di materiali o attrezzature;

 – lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini/giorno, a meno che non comportino rischi di incendio di livello elevato o presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.

La redazione del DUVRI è responsabilità del datore di lavoro committente dell’appalto, che raccoglie le informazioni dai singoli contraenti ed elabora un documento da trasmettere poi ai vari destinatari.

Nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, è il soggetto che affida il contratto che deve occuparsi di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

 

DUVRI e DVR: differenze

DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.

A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un’azienda ma ad un’attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell’andamento dei lavori o dei servizi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata (come i rischi fisici – ad esempio rumore o vibrazioni – il cui aggiornamento va svolto ogni 4 anni).

Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:

 – per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività, ma semmai affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato)

– per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.